Welfare aziendale 

Il presente Bando ha lo scopo di promuovere piani di welfare e altre misure per la conciliazione vita-lavoro. In particolare vuole incentivare l’adozione di modalità di lavoro flessibili e misure di welfare di conciliazione vita-lavoro al fine di sostenere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e agevolare la corresponsabilità nei compiti di cura. 
Il bando co-finanzia misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro destinate a lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro subordinato, con contratto di somministrazione, con contratto di apprendistato, soci di cooperative, collaboratrici e collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti.

FINALITA’ GENERALI

Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi abbordabili di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti. Promuovere lo sviluppo di misure di welfare di conciliazione al fine di favorire un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e sostenere la corresponsabilità dei compiti di cura e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro

BENEFICIARI

Il bando è rivolto a datori di lavoro (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico).
I progetti possono essere presentati da datori di lavoro in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere la sede interessata dal Piano di welfare, sede legale e/o unità operativa, localizzata in Toscana. Il suddetto requisito deve risultare:
    • per i singoli liberi professionisti, dal certificato o attestato di iscrizione all’albo, ordine o collegio professionale oppure dal “Certificato di attribuzione di partita IVA” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o dalla più recente dichiarazione di variazione attività MOD. AA) presentata e relativa ricevuta di presentazione;
    • per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti, dal “Certificato di attribuzione di partita IVA” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o dalla più recente dichiarazione di variazione attività MOD. AA) presentata e relativa ricevuta di presentazione;
    • per le Società tra professionisti (Stp), le Società di professionisti o di ingegneria di cui all’articolo 66, comma 1, lettere b e c del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), e le Società tra avvocati di cui alla legge 247/2012, da visura camerale aggiornata;
  • avere almeno un dipendente;
  • per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura (Cciaa): essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della Cciaa territorialmente competente con stato attivo;
  • per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritti ad albi, elenchi, ordini o collegi professionali ove obbligatorio per legge; o essere iscritti ad associazioni professionali inserite nell’elenco di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale 73/2008; o essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps e in ogni caso in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle entrate per lo svolgimento dell’attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;
  • non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti laddove pertinente;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti collettivi nazionali interconfederali o di categoria;
  • essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
  • essere in regola con quanto previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006) da ultimo modificato dalla legge 162/2021;
  • essere in regola con le assunzioni previste dalla legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni in materia di collocamento mirato ai disabili;
  • essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”. L’assenza di uno o più requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità della proposta progettuale;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti collettivi nazionali interconfederali o di categoria;

SPESE AMMISSIBILI

ll bando sostiene l’adozione di misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso il finanziamento delle seguenti tipologie di azioni:

  1. Definizione del Piano di welfare di conciliazione;
  2. Attuazione delle misure previste dal piano;
  3. Costituzione di una rete di welfare territoriale o inter-aziendale a sostegno della conciliazione.
  4. Promuove, inoltre, l’introduzione di un sistema di gestione per la parità di genere attraverso la Redazione di un Piano strategico UNI/PDR 125:2022

Ciascun progetto deve necessariamente prevedere lo sviluppo delle prime due azioni indicate nel presente articolo, mentre è facoltativa la realizzazione della terza e della quarta azione.

In particolare, il piano finanziario dovrà essere predisposto valorizzando – a costi reali – le sole voci di spesa riguardanti i costi diretti sotto indicati: 

Inoltre, il piano di welfare sarà finanziato se adottato in data successiva alla data 22.11.2023,  dovrà prevedere l’introduzioni di misure di flessibilità oraria/organizzativa e/o misure di welfare di conciliazione e la durata dovrà essere di almeno un anno. 

Infine, sarà possibile finanziare la redazione del Piano (che potrà essere svolta internamente all’azienda o anche da consulenti esterni), la consulenza di fornitori (providers) o altri esperti in materia di welfare, l’acquisto/utilizzo di eventuali piattaforme informatiche per l’erogazione delle misure di welfare, il supporto legale, fiscale o amministrativo.

CONTRIBUTO

L’importo concedibile per ciascun progetto ammonta a un massimo di 25.000 euro, di cui a titolo indicativo almeno l’80% per le azioni 1. Definizione di un Piano di welfare di conciliazione e 2. Attuazione delle misure previste dal Piano. Il contributo è concesso in regime de minimis nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia (Regolamento UE n.1407/2013; Regolamento UE n.316/2019, che modifica il n.1408/2013; Regolamento UE n.717/2014; Regolamento UE n. 360/2012).

TERMINI

Il bando è a sportello, ossia aperto fino ad esaurimento risorse. Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Burt e comunque devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2025.

Si accede al Sistema Informativo con l’utilizzo della Carta nazionale dei servizi (Cns) attiva oppure con credenziali Spid. 

Per maggiori informazioni contattaci ora inviandoci un’email all’indirizzo elpis.impresasociale@gmail.com, lasciando il vs recapito telefonico sarete ricontattati!

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